1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commesse da motoveicoli a due ruote di cui all'articolo 53, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo».